Cancellazione di protesti su assegni: vediamo come fare
La situazione di protestato può essere molto scomoda, soprattutto se si considerano le conseguenze che il protesto porta con sé e le limitazioni cui il debitore va incontro; a questo si aggiungono le grandi difficoltà per riemergere dal punto di vista lavorativo e personale. Esistono poi dei casi in cui il protesto è stato levato in maniera ingiusta, senza fondamenta, per errore oppure per tempistiche burocratiche differenti. In questi casi, il soggetto protestato può adempiere al proprio obbligo ed estinguere il proprio debito e ha il diritto di chiedere la cancellazione dal registro dei protesti. Vediamo nel dettaglio le varie situazioni e le modalità di cancellazione di protesti levati su assegni.
Assegni pagati dopo la levata di protesto
Per quanto riguarda gli assegni, i passaggi da seguire per la cancellazione del protesto sono diversi da quelli per la cancellazione di un protesto su cambiale. Infatti, la cancellazione dal registro informatico dei protesti non è immediata, anche se l’assegno preso in causa viene pagato. Nel dettaglio, ciò accade proprio per la diversa natura di questi due titoli. La cambiale è infatti una promessa di pagamento e non prevede di avere fondi necessari al momento della sua emissione; gli assegni, invece, prevedono la copertura della somma riportata già dal momento dell’emissione, essendo riconosciuti come mezzo di pagamento e non come promessa. Proprio per questo motivo, il soggetto protestato per assegno può ottenere la riabilitazione solo dopo un anno dalla levata; ne consegue che anche l’iscrizione nel registro dei protesti non può essere cancellata prima di un anno. Trascorso questo tempo, il debitore potrà chiedere la cancellazione rivolgendosi al Presidente del Tribunale competente alla propria zona di residenza per iniziare il processo di riabilitazione. Una volta avuta la riabilitazione, dovrà presentare istanza per ottenere la cancellazione del protesto alla Camera di Commercio.
Riportiamo i termini di pagamento degli assegni:
- 8 giorni, se pagabile nello stesso Comune in cui è stato emesso, ovvero assegno su piazza;
- 15 giorni, se pagabile in altro Comune della Repubblica, ovvero assegno fuori piazza;
- 20 giorni, se pagabile in un Paese diverso ma nello stesso continente di emissione;
- 60 giorni, se pagabile in Paesi extraeuropei.
Se questi termini passano senza vedere adempiuto il pagamento, il protesto ha il diritto di essere levato.
Istanza per cancellazione prima di un anno
Come abbiamo detto, non è possibile cancellare il protesto prima che sia decorso un anno dalla sua emissione. Ma il soggetto debitore che ha adempiuto al pagamento prima che sia trascorso un anno, e che quindi ancora non ha ottenuto la riabilitazione, può presentare comunque un’istanza alla Camera di Commercio competente per ottenere l’inserimento della cosiddetta informazione aggiuntiva, grazie alla quale nel registro dei protesti viene specificato che l’assegno è stato pagato dopo il protesto.
Levata di protesto illegittima o errata
Secondo l’ art. 4, comma 2, della Legge 77/55 e successive modifiche (istanza analoga a quella di cui al comma 1 può essere presentata da chiunque dimostri di aver subito levata di protesto, al proprio nome, illegittimamente od erroneamente, nonche’ dai pubblici ufficiali incaricati della levata del protesto o dalle aziende di credito, quando si e’ proceduto illegittimamente od erroneamente alla levata del protesto), tutti coloro che sono stati protestati per errore o senza fondamenta, possono presentare istanza di cancellazione al Presidente della Camera di Commercio, se si è in grado di dimostrare tali errori, proprio come accade per le cambiali. Il soggetto protestato che ha emesso l’assegno, può presentare tale istanza con apposito modello Richiesta cancellazione per illegittimità o erroneità della levata del protesto, scaricabile anche online. Ovviamente, questo è da ritenere valido solamente per quanto riguarda effettivi errori o modalità di levate ritenute illegittime, per le quali ci si può rivolgere alla Camera di Commercio. Per tutte le altre situazioni che hanno portato al protesto invece, come truffe, firme false, titoli dati per garanzia ecc. bisognerà rivolgersi alle Autorità giudiziarie.