Protesto e atto di precetto
L’intimidazione di pagamento che precede il protesto è detta atto di precetto. Prima dell’esecuzione forzata nei confronti di un pagamento non adempiuto, si deve obbligatoriamente procedere per questa strada. “L’intimazione di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni”, questo è quanto stabilito dal codice di procedura civile. Una notifica precederà quindi l’atto di precetto per informare personalmente il debitore sulle procedure cui sta andando incontro.
Notificare l’atto di precetto
Per comunicare al soggetto debitore l’intenzione del creditore di avviare una procedura di recupero credito forzata, è sufficiente la notifica del titolo esecutivo. Questa procedura è e resta solo un avvertimento e non possiede alcuna valenza solenne, che invece diventa tale ed esplicita nel momento in cui si procede con l’atto di precetto. L’atto di precetto è un atto autonomo del creditore, che però non produce alcun effetto fino a che il debitore non ne sia venuto a conoscenza. Perché ciò accada, l’ufficiale giudiziario deve procedere con la notificazione al debitore.
Atto di precetto e la sua forma
La forma dell’atto di precetto è regolata dall’articolo 480 del codice di procedura civile. La forma va ad esplicitare come l’intimidazione da parte del creditore debba essere esclusivamente un avvertimento, che il debitore dovrà leggere quindi come tale. Grazie a questo, infatti, lo stesso debitore avrà a disposizione almeno dieci giorni per provare ad estinguere il proprio debito. Se ciò non avviene nei tempi stabiliti, e l’avviso risulta quindi scaduto, si procederà con l’esecuzione forzata, per la quale non ci saranno ulteriori avvertimenti.
Contenuti dell’atto di precetto
Nell’atto di precetto vanno obbligatoriamente esplicitati determinati dati; se ciò non avviene il rischio è che esso sia nullo. L’atto dovrà quindi riportare:
- tutti i dati delle delle parti, ossia i dati anagrafici del creditore e del debitore;
- la data in cui è stata fatta notifica del titolo esecutivo o il titolo esecutivo stesso riportato in tutta la sua forma, senza tralasciare gli estremi del titolo di credito che non è stato adempiuto;
- i dati del domicilio competente che verrà utilizzato per le eventuali comunicazioni al giudice che si occuperà dell’esecuzione. Se questa informazione fosse assente verrà tutto riportato direttamente alla cancelleria del Giudice. “La dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione. In mancanza le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato, e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso”.
10 giorni di termine
I dieci giorni previsti per far sì che il debitore possa provvedere all’estinzione del debito prima dell’esecuzione effettiva, non rappresentano un termine obbligatorio; infatti, si può essere esonerati da questo termine. Quindi, la procedura può essere immediata, soprattutto se si prevede un ritardo nel proseguimento della procedura.
Opporsi all’atto di precetto
Ovviamente, come per tutti gli atti giudiziari ci si può opporre all’atto di precetto e, quindi, affidarsi a un legale che ci aiuti a prestare ricorso. Evitare l’azione esecutiva è compito del legale, che dovrà scegliere tra due strade:
– opporsi all’esecuzione, mettendo in discussione le prove che attestano che il debito non è stato pagato;
– opporsi all’atto esecutivo, cercando di ribattere su errori o vizi che l’atto stesso presenta.