Protesti e pignoramenti: il caso estero
Il protesto con conseguente recupero forzoso di un credito è molto difficile da effettuare anche quando sia il debitore che il creditore, nonché i beni da considerare si trovano in Italia, pensiamo se si trovano in paesi esteri. La burocrazia e i tempi in genere rendono il procedimento molto lungo e tortuoso e molto spesso si verificano casi in cui il creditore non vede adempiere il dovuto nei suoi confronti. Anche se i beni si trovano nello stesso paese, il debitore può non avere beni sufficienti o che bastano a malapena per pagare le spese burocratiche, o ancor più si pensi se lo stesso venda anticipatamente tutti i propri possedimenti in modo da non essere colpito da pignoramento. Quando il debitore si trasferisce oltre confine la situazione peggiora notevolmente.
Recupero oltre confine
Il Codice civile italiano prevede la possibilità di agire anche verso debitori situati all’estero o comunque sui loro beni e possedimenti oltre confine nazionale, infatti l’articolo cita che il debitore è obbligato ad adempiere con tutti i propri beni, sia presenti che futuri e ovunque essi si trovano. Grazie a questo articolo il creditore è tutelato avvalendosi di un ufficiale giudiziario che vada a colpire il patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà del debitore anche nel caso in cui il possesso lo detenga una terza persona.
Giudice italiano e decisioni verso l’estero
Per poter agire contro il proprio debitore, il creditore deve provvedere a stipulare un titolo esecutivo, ovvero un atto in cui viene attestato in maniera inequivocabile il suo diritto di credito e quindi di riscossione. Ovviamente nel momento in cui il debitore o i beni del debitore si trovano all’estero, il paese di appartenenza deve riconoscere il titolo esecutivo redatto e concordato in Italia. Grazie alla Convenzione di Bruxelles del 1986, comunque, l’Italia fa parte di quei paesi che possono disporre decisioni anche verso paesi esteri senza che questi debbano fare ricorsi o procedimenti in genere. Il creditore quindi gode di tutele grazie al proprio paese di residenza e al paese del debitore. Resta da considerare che queste tutele restano valide solo per i paesi che hanno partecipato ed aderito alla convenzione di Bruxelles, al di là di questi paesi che più o meno coincidono con gli Stati membri dell’Unione europea, occorre considerare le singole casistiche.
Quando il debitore si trasferisce all’estero
Nel momento in cui il debitore protestato si trasferisce all’estero ma i beni di sua proprietà restano nello Stato Italiano, si potrà comunque procedere con l’esecuzione del pignoramento per recuperare il credito ma al debitore deve essere necessariamente notificato il tutto in maniera preventiva. È previsto un apposito regolamento che va a stabilire le modalità di notificazione estremamente semplificata per quanto riguarda i paesi membri dell’UE. Si tratta di un semplice modulo da compilare ed inviare direttamente allo Stato di nuova residenza del debitore.
Quando anche i beni si trovano all’estero
Se il debitore si è trasferito all’estero con tutte le sue proprietà, da includersi, ad esempio, anche la propria abitazione, non sarà sufficiente una notifica allo Stato ma dovrà essere fatta una comunicazione apposita avviando un procedimento di ingiunzione di pagamento. Può avvenire grazie ad un Regolamento del Parlamento Europeo, grazie al quale i creditori riescono a vedersi adempiere ciò che gli spetta anche con debitori esteri.