2022 e diritti di Protesto
I protesti sono un argomento importante da affrontare in qualsiasi momento ma soprattutto in periodi di crisi o di emergenza globale quando molte persone in affari si trovano a far fronte alle difficoltà che si ripercuotono sulle proprie attività. Le norme che regolano tutti gli aspetti e i processi di un protesto sono tantissime e sempre soggette ad evoluzioni e cambiamenti. Il 18 Marzo è stata emanata una norma che regola i diritti di protesto così come già previsto allo scadere del biennio dall’emanazione della norma precedente.
Legge 18 Marzo 2022
Nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 Marzo 2022 è stato pubblicato il decreto del 3 marzo 2022 emanato dal Ministero della Giustizia dove vengono esplicati gli adeguamenti dei diritti di protesto e di tutte le indennità inerenti alla levata dei protesti su cambiali. La misura del provvedimento è pari ad un aumento del 4,9% rispetto agli importi attualmente vigenti sui diritti e sulle indennità. Questo aumento è stato ritenuto opportuno dallo stesso Ministero che ha previsto questo adeguamento in base al corrispettivo aumento del costo della vita.
Cambiamenti ogni biennio
Questo cambiamento riguardo ai costi si è verificato proprio perché nell’ultimo comma dell’articolo 8 della legge 12 giugno 1973, n. 349, prevedeva che il Ministero della Giustizia ha la facoltà di riconsiderare ogni due anni gli importi su diritti ed indennità mettendo il tutto in comparazione secondo gli aumenti degli indici del costo della vita, secondo gli importi maggiorati che spettano ai notai, agli ufficiali giudiziari, ai segretari comunali nel momento in cui si trovano ad effettuare una levata di protesto cambiario o di altri titoli. Nel periodo degli ultimi due anni, dal 2020 al 2022 si è verificata appunto una maggiorazione del 4,9% come indicato da una ricerca statistica. Proprio per questo il Ministero ha ritenuto necessario procedere all’aumento adeguando nella stessa misura percentuale in aumento rispetto agli importi attualmente vigenti su diritti ed indennità.
Importi minimi e massimi stabiliti
Gli importi stabiliti in minimo e in massimo riguardo ai diritti di protesto sono così fissati:
- minimo: € 2,23 + € 0,11 = € 2,34
- massimo: € 48,03 + € 2,35 = € 50,38
Gli importi stabiliti in minimo e in massimo riguardo le indennità di accesso sono così fissati:
- fino a 3 Km: € 1,98 + € 0,10 = € 2,08
- fino a 5 Km: € 2,35 + € 0,12 = € 2,47
- fino a 10 Km: € 4,34 + € 0,21 = € 4,55
- fino a 15 Km: € 6,12 + € 0,30 = € 6,42
- fino a 20 Km: € 7,58 + € 0,37 = € 7,95
- Per i chilometri in eccedenza i 20 ogni 6 l’indennità successiva prevista è aumentata di € 1,98 + € 0,10 = € 2,08 rispetto allo scaglione precedente.
Il testo del decreto
Sarà possibile consultare il decreto 3 marzo 2022
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Visto l’art. 8, ultimo comma della legge 12 giugno 1973, n. 349, che attribuisce al Ministro della giustizia la facoltà di stabilire, alla fine di ogni biennio, le variazioni secondo gli indici del costo della vita, dell’importo dei diritti e delle indennità spettanti ai notai, agli ufficiali giudiziari ed ai segretari comunali per la levata dei protesti delle cambiali e dei titoli equiparati; Visto il decreto ministeriale 13 maggio 2020; Considerato che l’indice del costo della vita nel periodo 2020-2022 ha subito la maggiorazione del 4,9%, come indicato dall’Istituto centrale di statistica; Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all’adeguamento nella misura del 4,9% in aumento rispetto ai vigenti importi dei diritti e delle indennità di accesso; Decreta: Gli importi minimo e massimo del diritto di protesto e le indennità di accesso previste, rispettivamente, dagli articoli 7, primo comma e 8 della legge 12 giugno 1973, n. 349, maggiorati dal citato decreto ministeriale del 26 marzo 2012, sono fissati come segue:
1. diritto di protesto: minimo euro 2,23 + 0,11 = 2,34; massimo euro 48,03 + 2,35 = 50,38; 2. indennità di accesso:
a) fino a 3 chilometri: euro 1,98 + 0,10 = 2,08;
b) fino a 5 chilometri: euro 2,35 + 0,12 = 2,47;
c) fino a 10 chilometri: euro 4,34 + 0,21 = 4,55;
d) fino a 15 chilometri: euro 6,12 + 0,30 = 6,42;
e) fino a 20 chilometri: euro 7,58 + 0,37 = 7,95.
Oltre i venti chilometri, per ogni sei chilometri o frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo, l’indennità prevista alla precedente lettera
e) è aumentata 1,98 + 0,10 = 2,08.
Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 marzo 2022 La Ministra: Cartabia