Cosa sapere sul pignoramento della pensione e dello stipendio
L’atto successivo al protesto è il pignoramento: in caso di debiti non pagati e a seguito della notifica delle cartelle e delle eventuali intimazioni, un istituto può procedere alla cosiddetta “esecuzione forzata”. La condizione di pignorato, proprio come quella di cattivo pagatore e di protestato, mette una persona in seria difficoltà nell’ottenimento del credito. I conti correnti per protestati danno modo a cattivi pagatori, protestati e pignorati di accedere ai fondi necessari per vivere in modo dignitoso e legittimo.
È bene sapere che il pignoramento dei beni non può avvenire per intero: la legge prevede specifici limiti, variabili in base agli importi di stipendi e pensioni e altre indennità relative al rapporto di lavoro (come il TFR). Questi limiti sono pari a:
- 1/10 per importi fino a 2.500,00 euro;
- 1/7 per importi da 2.500,00 a 5.000,00 euro;
- 1/5 per importi superiori a 5.000 euro.
Il superamento dei limiti di pignorabilità comporta l’inefficacia parziale del pignoramento stesso. L’inefficacia del pignoramento può essere rilevata d’ufficio dal giudice – ma è sempre bene eccepirla sin da subito, opponendosi al pignoramento illegittimo.
I limiti di pignorabilità si applicano sull’importo di stipendio e pensione, al netto di imposte e contributi, oltre che di eventuali cessioni volontarie o deleghe di pagamento. Le somme a titolo di pensione, di indennità o altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale aumentato della sua metà. Questa somma si chiama «minimo vitale» e serve a garantire al pensionato un’esistenza dignitosa e decorosa.
Possono essere pignorate per l’importo eccedente il triplo dell’assegno:
- le somme dovute a titolo di stipendio, salario o indennità a causa di licenziamento;
- le somme a titolo di pensione e quelle che tengono luogo di pensione o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito in data anteriore al pignoramento su conto bancario o postale intestato al debitore.
I limiti si applicano quando l’accredito ha avuto luogo alla data del pignoramento o successivamente.
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