Protesti e domande frequenti: ecco le risposte
La condizione dell’essere protestati porta con sé una marea di dubbi e incertezze, sia sulla condizione stessa, sia su procedure, cause, conseguenze e incombenze a cui si va incontro a causa dell’etichetta di protestato, che colpisce non solo la propria condizione fiscale, ma anche quella personale.
In questo articolo rispondiamo alle domande più frequenti che un soggetto protestato potrebbe porsi.
Quando posso essere protestato?
Si viene protestati nel momento in cui si è debitori ed è stato presentato un titolo per il pagamento, che sia una cambiale, ossia una promessa di pagamento, oppure un assegno, ossia un vero e proprio mezzo di pagamento. Se la cambiale a scadenza non viene pagata o l’assegno emesso non ha la provvista corrispondente o, addirittura, il conto di riferimento è stato chiuso, il creditore si può rifare avanzando la levata di protesto.
Chi e quando pubblica un protesto?
Dopo che il creditore ha avanzato la levata di protesto, sarà la Camera di Commercio competente nella zona di riferimento, solitamente quella che ha sede nella provincia in cui il protesto è stato levato, a procedere con la sua pubblicazione nel Registro informatico dei protesti. La pubblicazione avverrà nei primi 10 giorni del mese successivo, considerando l’intervallo di tempo di un mese. Per esempio, entro i primi dieci giorni di luglio verranno pubblicati i protesti levati dal 27 maggio al 26 giugno, e così via.
La Camera di Commercio per le cancellazioni è la stessa della levata?
Si, esattamente. La Camera di Commercio che sarà incaricata di cancellare il protesto è la stessa che lo ha pubblicato, ovvero, come abbiamo detto sopra, la Camera di Commercio competente nella zona di riferimento.
Pagando l’assegno entro 60 giorni posso essere protestato?
L’assegno pagato in ritardo porta alla levata di protesto. Questo accade proprio perché l’assegno ha lo stesso valore del denaro contante: nel momento in cui si cede, è come se il pagamento fosse già avvenuto. Ma se il creditore dovesse avere problemi con l’incasso dell’assegno, vorrà dire che quel pagamento non è avvenuto. A questo punto, il creditore ha tutto il diritto di avanzare un protesto.
Nel momento in cui l’assegno viene coperto, il protesto può essere cancellato?
No. Anche se l’assegno venisse pagato il giorno successivo alla levata di protesto, quest’ultima procede secondo la prassi. Infatti, prima di poter richiedere la cancellazione, che può essere effettiva solo quando è decorso un anno dalla levata, bisogna richiedere la riabilitazione al Presidente del Tribunale.
Vale la pena pagare l’assegno se si viene protestati comunque?
Certamente! Se l’assegno viene pagato entro 60 giorni dalla levata di protesto, si potrà comunque evitare l’iscrizione al CAI e, allo stesso tempo, non si andrà incontro alla revoca di sistema, ossia quella procedura per la quale il titolare del debito sarà inabilitato a emettere assegni da qualsiasi ente presso il quale detiene un conto corrente. Inoltre, non sarà possibile nemmeno richiedere gli assegni.
È sufficiente la liberatoria del creditore per cancellare un protesto su cambiale?
La liberatoria del creditore non è sufficiente a cancellare un protesto. Oltre a possedere il titolo originale, in alternativa si ha come opzione quella di possedere un’attestazione che il deposito è avvenuto. Tale attestazione dovrà essere rilasciata da un istituto di credito.
Bisogna autenticare la quietanza di liberatoria della cambiale?
La quietanza va autenticata solo se non si è in possesso del titolo in originale. Inoltre, se il creditore è una persona giuridica, la quietanza dovrà essere presentata su carta intestata.
Chi possiede materialmente il titolo protestato?
Il titolo protestato, che si tratti di cambiale o assegno, per prassi viene conservato dal creditore che lo ha materialmente già ricevuto nel momento del pagamento. Infatti, anche se il pagamento non è andato a buon fine, il titolo non va restituito in quanto testimonianza del protesto.