Protesto e dichiarazioni sostitutive
Quando si parla di dichiarazione sostitutiva di protesto, si parla comunque di una situazione ed una constatazione equivalente ad esso. Tale dichiarazione viene rilasciata dalla banca d’Italia sotto richiesta dell’intermediario, che altri non è che la banca, la posta o altro ufficio presso il quale il soggetto che emette l’assegno detiene il proprio conto corrente. L’intermediario opera per conto del negoziatore, ovvero colui che riceve l’assegno per l’incasso.
In cosa consiste la dichiarazione
Il beneficiario di un assegno bancario o di un assegno postale, che è stato presentato per la riscossione nei giusti tempi ma non è stato comunque pagato, può prendere provvedimenti nei confronti di coloro che hanno trasferito l’assegno, del traente stesso o degli avallanti, se sono presenti. Questo può accadere anche nel caso il mancato pagamento sia stato deliberato con una constatazione e successiva dichiarazione fatta dalla Banca d’Italia.
Cosa dice la norma
Art. 45 “Il portatore può esercitare il regresso contro i giranti, il traente e gli altri obbligati se l’assegno bancario, presentato in tempo utile, non è pagato, purché il rifiuto del pagamento sia constatato: 1) con atto autentico (protesto), oppure: 2) con dichiarazione del trattario scritta sull’assegno bancario con l’indicazione del luogo e del giorno della presentazione, oppure: 3) con dichiarazione di una stanza di compensazione datata e attestante che l’assegno bancario le è stato trasmesso in tempo utile e non è stato pagato. Il portatore mantiene i suoi diritti contro il traente, sebbene l’assegno bancario non sia stato presentato tempestivamente o non sia stato fatto il protesto o la constatazione equivalente. Se, dopo decorso il termine di presentazione, la disponibilità della somma sia venuta a mancare per fatto del trattario, il portatore perde tali diritti in tutto o limitatamente alla parte della somma che sia venuta a mancare.“
Costi e passaggi della richiesta
Ricorrere alla Banca d’Italia per richiedere la dichiarazione sostitutiva di protesto, richiede un rimborso, si tratta di una somma alquanto bassa, che consente alla banca stessa di recuperare i costi sostenuti per adempiere all’attività richiesta. I presidenti delle Camere di Commercio e tutti gli enti interessati ricevono mensilmente l’elenco dei protestati per permettere di trasferire i dati nel registro elettronico dei protesti. Inoltre, verranno trasmessi ai Prefetti i rapporti derivanti dagli accertamenti che consistono nell’emissione di assegni che mancano di provvista o autorizzazione, come dettato dalla norma Legge 15 dicembre 1990, n. 386, come modificata dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 5.
Forma elettronica di richiesta, comoda e veloce
Nel 2011, con la nuova legge n. 106 del 12 luglio, è stata resa esecutiva la possibilità di poter ricorrere alla forma elettronica. Questo può accadere non solo per la presentazione al pagamento degli assegni, ma anche per gli stessi atti che riguardano la constatazione del mancato pagamento, ovvero per il protesto o la dichiarazione sostitutiva di protesto. Per quanto riguarda quest’ultima, è stato previsto un colloquio telematico per potersi avvalere di tale servizio. Questa modalità risulta sicuramente veloce e comoda, dato che tutte le operazioni, come inviare le richieste, trasferire l’immagine dell’assegno stesso e la documentazione necessaria, vanno eseguite tramite internet.
CIT, Chek Image Truncation
Il CIT è una procedura interbancaria avviata insieme al nuovo servizio di rilascio di dichiarazioni sostitutive. Tale strumento permette di presentare gli assegni al pagamento e regolarli tramite il sistema Bi-Comp della Banca d’Italia. Il tutto in forma elettronica.