Sospensione dei protesti fino al 30 settembre
Il covid non sembra dare tregua a tutti i commercianti e lavoratori in genere, soprattutto di determinate categorie. Ormai non si parla d’altro proprio perché è diventato un ostacolo grande per la ripresa. Tante attività non solo sono state costrette a chiudere per norme di contenimento del virus, anzi, non sono proprio riuscite a riaprire. La situazione sembra migliore da quando abbiamo un vaccino alleato che ci fa vedere un po’ di luce ma ciò non vuol dire libertà. La difficoltà invece va via via aumentando con norme poco chiare e restrizioni che mettono le persone davanti ad un bivio che è quello di scegliere se costringersi al vaccino anche al di fuori della propria volontà o lasciar perdere e quindi evitare uscite, cene, sport o eventi in genere. Questo fa sì che la situazione dei negozianti e lavoratori italiani si vada lentamente incupendo. Anche se non ci si trova in una fattispecie ideale di vita lavorativa, una buona notizia è arrivata. La proroga della sospensione dei protesti fino alla fine del mese di settembre, ovvero fino al giorno 30 nessuno potrà essere protestato.
Cancellazione protesti 2021
La norma ha posto attenzione a tutte le complicazioni del periodo e alla certezza che sarebbe stato possibile riscontrare così tanti protesti, mettere difficoltà su difficoltà e quindi allontanare sempre più la possibilità di ripresa che ha preso in mano la situazione. Ovviamente non è una decisione che porterà a un risultato positivo al 100% ma sicuramente farà tirare un respiro di sollievo a molti imprenditori. Infatti tutti i protesti, comprese le constatazioni equivalenti di protesto che sono stati levati nel periodo che va dal 1° febbraio fino al 30 settembre 2021 sono automaticamente cancellati. La cancellazione avviene d’ufficio ma ovviamente bisogna precisare che non ci sarà un rimborso per quanto riscosso prima di quella data.
Nuovo termine di scadenza dei valori in causa
I protesti non vengono levati quindi per vaglia cambiari, cambiali, assegni e titoli di credito che possono essere vittime di protesti. Inoltre il provvedimento di sospensione e di proroga ricade anche a ogni atto che abbia efficacia esecutiva e che abbiano come scadenza una data che ricada appunto nel periodo febbraio-settembre 2021. Tutte le scadenze quindi sono sospese e rimandate fino al 30 settembre 2021 ai sensi dell’articolo 11 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.
Ufficiale cancellazione protesti, cosa dice la norma
Sulla Gazzetta Ufficiale n.176 del 24 luglio 2021, è stata pubblicata la Legge 23 luglio 2021, n. 106 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali). Tale norma ha aggiunto il comma 7-bis all’art. 13 del citato decreto-legge che dispone quanto segue: “i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito aventi efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1° febbraio 2021 al 30 settembre 2021, sono sospesi fino al 30 settembre 2021 ai sensi dell’articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. I protesti o le constatazioni equivalenti levati nel periodo dal 1° febbraio 2021 al 30 settembre 2021 sono cancellati d’ufficio. Non si fa luogo al rimborso di quanto già riscosso”.
Protesti sospesi e registrazione
La Camera di Commercio di competenza per ogni territorio ha provveduto a cancellare dal Registro Informatico dei Protesti tutti i titoli sui quali gravava un protesto e che già erano stati pubblicati durante il periodo di sospensione. Tutti quei protesti che sono stati levati nel periodo di esenzione invece, non avranno riscontro nella loro pubblicazione del Registro. Il tutto fino al 30 settembre 2021.