Titoli protestati: la cambiale
La cambiale è un titolo di pagamento con il quale si promette che alla scadenza lo stesso verrà effettuato. Gli obbligati nella cambiale sono: colui che emette il pagherò o colui che accetta la tratta, il traente e i giranti. Abbiamo come posizione di importante rilievo anche l’Avallante. Quest’ultimo è colui che fa garanzia alla cambiale stessa, che conferma al creditore di avere sicurezze nei confronti del debitore. Un garante vero e proprio che dona alla cambiale una maggiore valenza e sicurezza.
La Tratta e la sua accettazione
La tratta è un accordo con il quale il debitore si obbliga a pagare la somma stabilita. È l’atto negoziale con cui il trattario entra nel rapporto cambiario e si obbliga a pagare la somma indicata nel titolo. Un obbligo di pagamento che implica che il traente dà al trattario l’ordine di pagare che sarà effettiva solo alla firma della stessa. Fino a che la tratta non sarà accettata, non esiste alcun obbligo tra le parti, e quindi prima che ciò avvenga il creditore non ha alcun diritto nei confronti del trattario e non potrà pretendere il pagamento. Perciò non sarà valida né l’azione per cui la cambiale è nata, né la causale in sé. Nel momento in cui l’accettazione è stata fatta, la cambiale riporterà la dicitura accettata, vista o cose simili ma sarà sufficiente anche che il sottoscrittore la firmi. Nel momento in cui il trattario si rifiuta di accettare si assiste ad una levata di protesto, è un mancato pagamento a tutti gli effetti.
La girata della cambiale
La girata non è altro che il trasferimento della cambiale. Un passaggio di credito che avviene tra diversi soggetti, nel momento che la girata viene effettuata il creditore cede il suo credito ad un altro soggetto per il quale nutre un debito, con la stessa valenza di un pagamento vero e proprio. Ovviamente la cambiale non sempre può essere girata, anzi, per la maggior parte delle volte il traente decide che quella cambiale non potrà essere trasferita scrivendolo espressamente.
Caratteristiche della girata:
- In pieno quando è espressamente scritta la dicitura “E per me pagate al signor….”
- In bianco quando non c’è il nome del giratario ma viene apposta soltanto una firma
- Per procura perché il giratario diventa il mandatario del girante, ovvero colui che riscuoterà per nome e per conto
- In garanzia ovvero data solo come pegno che venga soddisfatto un pagamento.
L’avallo della cambiale
Grazie all’avallo un soggetto detto avallante garantisce il pagamento da parte di un altro obbligato chiamato avallato. Un obbligazione autonoma a garanzia che non è equiparata alla fideiussione. La differenza sostanziale sta nel fatto che la sua caratteristica è essere dipendente dall’obbligazione mentre l’avallo no. L’avallante che alla fine effettua il pagamento acquista tutti i diritti inerenti alla cambiale con interessi o spese nei confronti degli obbligati. L’avallo deve essere espressamente scritto e firmato sulla cambiale altrimenti non ha alcuna valenza. L’avallante e l’avallato hanno la stessa obbligazione ma è ammesso un avallo parziale ovvero di una sola parte della somma riportata nella cambiale.